LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n.  92/960  presentato
 il  13  gennaio  1992  (avverso  s/rif  su i. rimb. Irpef, trat. fine
 rapp.) da Penna Elsa, residente a Torino  in  via  Tenivelli  n.  12,
 contro l'Intendenza di finanza di Torino;
    Letti gli atti;
    Sentita   la  contribuente,  presente  personalmente;  nessuno  e'
 intervenuto in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Torino;
    Udito il relatore Causo dott. Giglio;
                           RITENUTO IN FATTO
    Ricorso proposto dalla signora  Penna  Elsa  avverso  il  silenzio
 rifiuto  dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso
 dell'Irpef applicata sull'intera  somma  corrispostale  a  titolo  di
 trattamento    di   quiescenza,   senza   aver   potuto   beneficiare
 dell'abbattimento del  40%  dell'imponibile,  cosi'  come  invece  e'
 previsto  dalla  legge per le pensioni a favore dei parlamentari e di
 altre categorie equiparate.
    E  poiche'   la   contribuente   ritiene   discriminatorio   detto
 trattamento nei confronti di tutti gli altri pensionati, violando gli
 artt.  3  e  53  della  Costituzione, considerato il silenzio rifiuto
 dell'intendenza  di  finanza  di  Torino  all'istanza   di   rimborso
 dell'Irpef in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 2- bis del
 d.l.  2  marzo  1989,  n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n.
 154, solleva eccezione di incostituzionalita'  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 5 della Costituzione in relazione all'art. 2- bis del d.l.
 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154.
    La  Commissione  ritiene rilevante e non manifestamente infondata,
 la questione di legittimita' sollevata dalla contribuente.