LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/960 presentato il 13 gennaio 1992 (avverso s/rif su i. rimb. Irpef, trat. fine rapp.) da Penna Elsa, residente a Torino in via Tenivelli n. 12, contro l'Intendenza di finanza di Torino; Letti gli atti; Sentita la contribuente, presente personalmente; nessuno e' intervenuto in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Torino; Udito il relatore Causo dott. Giglio; RITENUTO IN FATTO Ricorso proposto dalla signora Penna Elsa avverso il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef applicata sull'intera somma corrispostale a titolo di trattamento di quiescenza, senza aver potuto beneficiare dell'abbattimento del 40% dell'imponibile, cosi' come invece e' previsto dalla legge per le pensioni a favore dei parlamentari e di altre categorie equiparate. E poiche' la contribuente ritiene discriminatorio detto trattamento nei confronti di tutti gli altri pensionati, violando gli artt. 3 e 53 della Costituzione, considerato il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 2- bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, solleva eccezione di incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione in relazione all'art. 2- bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154. La Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' sollevata dalla contribuente.